PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi e il ferimento di alcuni cittadini, avvenuti a Roma il 12 maggio 1977, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) verificare la legittimità del provvedimento con cui si vietavano, per due mesi, tutte le manifestazioni a Roma;

          b) individuare le ragioni per cui si è voluto impedire in particolare una manifestazione finalizzata alla raccolta delle firme per i referendum e quindi in attuazione di un istituto costituzionale;

          c) accertare le responsabilità di chi ha ordinato la carica delle Forze di polizia contro chi passava nei pressi di Piazza Navona e, successivamente, ha dato l'ordine di usare le armi;

          d) accertare le responsabilità di chi ha disposto l'impiego di agenti infiltrati tra i manifestanti;

          e) individuare i responsabili delle dichiarazioni rese dall'allora Ministro dell'interno che non corrispondevano a quanto emerso successivamente;

          f) individuare le eventuali responsabilità della magistratura in relazione alla mancata individuazione dei responsabili della morte di Giorgiana Masi e del ferimento di alcuni cittadini e all'omessa incriminazione dei responsabili di numerose azioni delittuose realizzate dalle Forze dell'ordine;

          g) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

 

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Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile e amministrativo, e può richiedere, per l'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di propria scelta.
      2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento.
      3. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

Art. 4.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

 

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      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
      2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale; i membri che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.
      3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti relativi all'inchiesta.

Art. 6.

      1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.
      2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.